È capitato a tutti almeno una volta nella vita. Si esce in compagnia per una cena, si mangia, si beve e si scherza, si chiede il conto e, dopo tutti i calcoli del caso, ci si alza dal tavolo per andare a pagare, ciascuno la propria parte. Giunti alla cassa, la spiacevole sorpresa: non si fanno conti separati.
È lecito che il ristoratore si rifiuti di far pagare conti separati?
La risposta è rintracciabile nell’analisi del cd. “contratto di ristorazione”.
Nel momento stesso in cui ci si siede ad un tavolo e, dopo attenta analisi del menù, si sceglie di ordinare determinate portate, si conclude, seppur verbalmente un contratto di questo tipo.
Oggetto del contratto è lo scambio di prestazioni tra il ristoratore e il cliente: la somministrazione di alimenti e bevande, nonché la relativa preparazione e il servizio, a fronte del corrispettivo, individuato nel prezzo da pagare.
Non esiste una disciplina specifica per questo tipo di contratto, che dunque viene definito atipico. Sono però applicabili le norme generali in tema di contratti previste dal Codice Civile e il Codice del Consumo.
Il contratto si perfeziona con la manifestazione del consenso di entrambe le parti, pertanto non risulta sufficiente il semplice “accomodarsi al tavolo” e visionare il menù per concludere validamente il contratto, essendo necessario che venga data la comanda, ossia venga eseguita l’ordinazione.
Nell’ordinamento giuridico non esiste alcuna norma che stabilisca il numero di scontrini che il ristoratore è tenuto a fare nel caso di richiesta di pagamento di conti separati.
Ne consegue che, salvo i due casi che vedremo tra poco, il ristoratore è tenuto a concedere pagamenti separati in quanto astrattamente conclude con i clienti, seppur facenti parte di una medesima comitiva, una molteplicità di contratti: deve, quindi, fare tanti conti quanti sono i clienti stessi.
Dovendosi applicare le norme generali già anticipate ed essendo il cliente contraente debole secondo il Codice del Consumo, l’interpretazione delle norme deve essere orientata al senso ad esso più favorevole.
Ci sono però due casi in cui il ristoratore può validamente opporsi al pagamento separato dei conti quando:
- L’ordinazione viene fatta da un’unica persona.
- Il ristoratore o un membro del personale esplicitano la condizione del pagamento del conto tramite scontrino unico, prima della conclusione del contratto, ossia prima della comanda.
E, da ultimo, quanto all’ipotesi in cui il ristoratore asserisca di aver già emesso lo scontrino e di non poterlo annullare, è opportuno puntualizzare che l’operazione di annullamento dello scontrino è assolutamente possibile e non vietata dalla legge: richiede unicamente un po’ di dimestichezza con il sistema.