Sarà senz’altro capitato a tutti che, dopo una piacevole cena al ristorante, ci si dirige alla cassa per saldare il contro con carta di credito, telefono, bancomat alla mano e il cassiere riferisce “qui non si accettano pagamenti con pos, se vuole c’è un bancomat proprio all’angolo dove può prelevare”.
Sbigottimento a parte: è lecito questo comportamento?
In una città dinamica e tecnologica come Milano, sempre più persone sostituiscono i pagamenti in contanti, anche per semplice comodità, con i pagamenti mediante carte, apple-pay, google-pay, samsung-pay, ecc. Per questo anche il pagamento del singolo caffè al bar viene spesso effettuato tramite queste modalità di pagamento elettroniche.
Tanto più che per i pagamenti sotto € 10,00, molte banche non applicano commissioni o le applicano in maniera notevolmente ridotta.
Il rifiuto di accettare il pagamento mediante carta di credito, bancomat o carta ricaricabile è attualmente sanzionato dalla legislazione italiana. L’esercente commerciale che si rifiuti è tenuto a pagare una sanzione in misura pari a € 30,00 per ciascuna violazione, sanzione aumentata del 4% dell’importo della transazione rifiutata. Per esempio, qualora il conto sia di € 100,00, il titolare dell’attività pagherà una sanzione amministrativa di € 34,00 (€ 30,00 + € 4,00). Questa sanzione non viene applicata per i tabacchi, come le sigarette.
La segnalazione deve partire dal singolo cittadino/cliente, che dovrà fare presente il rifiuto del titolare del locale alla Guardia di Finanza o all’Agenzia delle Entrate, le quali avvieranno un’indagine per verificare la violazione.
Le autorità non sanzioneranno l’esercente commerciale solo nel caso in cui il bancomat non funziona a causa di “comprovati problemi di malfunzionamento tecnico del dispositivo“, c.d. oggettiva impossibilità tecnica. Tuttavia tale circostanza deve essere provata e non deve essere assunta dai proprietari dei locali quale motivo per eludere la normativa. Infatti spesso viene comunicato che “il Pos è guasto, non c’è linea”, senza permettere al consumatore di provare il pagamento elettronico.
In conclusione, è opportuno che lo stesso cliente si tuteli, comunicando alle Autorità le violazioni e allo stesso modo gli esercenti (ed anche i clienti) si dotino delle ormai numerose applicazioni alternative al pos che svolgono la stessa funzione e per le quali le commissioni sono molto ridotte o inesistenti, se sotto una determinata soglia.
Simone Facchinetti
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