A tutti sarà capitato di trovare sul tavolo di un locale, in bagno oppure sul pavimento un cellulare, un portafoglio o una giacca altrui. Ma come ci si deve comportare in tale circostanza? Cosa si rischia se si prendono oggetti altrui, seppur incustoditi, trovati nei locali?
Qualora dovesse essere ritrovato un oggetto smarrito come è opportuno comportarsi? In tale circostanza è dovere del soggetto che lo ritrova consegnarlo al legittimo proprietario o in assenza, consegnarlo al Sindaco o alla Polizia Locale del luogo nel quale si trova il locale in questione. Ciò è quanto dispone l’art. 927 del Codice Civile: “chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al Sindaco del luogo in cui l’ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento”.
Quando si consegna il bene mobile alla Polizia Locale, quest’ultima redige apposito verbale riportante l’oggetto ritrovato, salvo che non si tratti di cose di modico valore le quali verranno trattenute per 12 mesi presso il Comando di polizia.
Qualora il bene venga restituito al legittimo proprietario, il ritrovatore viene informato e, se al momento della redazione del verbale ne ha fatto espressa richiesta, il proprietario deve corrispondergli, a titolo di premio, quanto indicato dall’art. 930 del Codice Civile: “il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata. Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire [equivalente in euro, ndr], il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento”.
Diversamente, cosa succede se decidesse di tenere il bene ritrovato? E in quali rischi si incorre?
Qualora la cosa sia:
- “res nullius” (oggetto che non è mai stato di proprietà di qualcuno);
- “res derelicta” (oggetto abbandonato volontariamente dal legittimo proprietario);
la condotta del soggetto non risulta essere di rilevanza penale. In passato, l’agente che “1) avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se li appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull’acquisto della proprietà di cose trovate; 2) avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, la quota dovuta al proprietario del fondo; 3) si appropria cose, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito” incorreva nel reato di cui all’art. 647 Codice Penale: tuttavia ad oggi tale articolo è stato abrogato.
In tutte le altre circostanze, diverse da quelle relative alla “res nullius” e “res derelicta”, è opportuno tenere presente che, qualora non si restituisse al legittimo proprietario il bene trovato oppure non lo si consegnasse all’Autorità, si rischia di incorrere nel reato di furto di cui all’art. 624 Codice Penale che dispone “chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516”.
Simone Facchinetti
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